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BENVENUTI NEL SITO DELL' ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE DISABILI, A. I. D. - ONLUS CON SEDE IN VIA ALBERGHI, 3 - CATANZARO .TEL / FAX: 3296068500. E-MAIL: aid.onlus@libero.it - GRAZIE PER LA GRADITA VISITA

statuto

STATUTO A.I.D. -  Associazione Integrazione Disabili - Onlus associazione di volontariato approvato il 13-06-2006

Art. 1 – Costituzione e sede legale
È costituita l’organizzazione di volontariato denominata “A.I.D – Associazione Integrazione Disabili – Onlus”, che in seguito sarà chiamata organizzazione, con sede in Catanzaro.
L’organizzazione adotterà l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.
Art. 2 – Principi ispiratori
I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
L'organizzazione ha la scopo esclusivo di perseguire finalità di solidarietà sociale tramite la promozione e lo sviluppo nella Comunità del progresso sociale, del benessere e dell’evoluzione di tutte le persone disabili e degli svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, favorendo l’integrazione sociale e le pari opportunità.
Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
Art. 3 - Finalità
L’organizzazione, opera nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, formazione, tutela dei diritti civili, erogando prestazioni e servizi a favore di soggetti svantaggiati. In particolare l’organizzazione si propone di:
·        promuovere ed attuare progetti, attività ed iniziative, atti a garantire e favorire l’integrazione sociale e le pari opportunità;
·        tutelare, ed anche rappresentare, gli interessi morali ed economici dei disabili presso le amministrazioni pubbliche e private e presso gli enti e gli istituti che hanno per scopo l’educazione, la formazione, anche professionale, il lavoro e l’assistenza;
·        collaborare con le autorità governative e le pubbliche amministrazioni centrali e locali competenti in ordine all’assistenza economica, all’assistenza sanitaria, all’orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale della categoria;
·        promuovere e seguire il collocamento obbligatorio dei disabili nelle aziende pubbliche e private ai sensi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, provvedendo, nell’ambito delle norme vigenti, alla protezione sociale dei disabili collocati al lavoro, ed intervenendo, ogni qualvolta necessiti, per assicurare, singolarmente e collettivamente, condizioni di attività che siano conformi alle esigenze particolari degli interessati in conseguenza delle subite minorazioni;
·        promuovere e realizzare, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, attività di studio e di ricerca anche accedendo a programmi europei, statali e regionali, nonché coordinando o sovvenzionando istituti, enti ed iniziative;
·        offrire al territorio momenti di confronto, dibattito, studio per favorire lo sviluppo e la crescita di una cultura delle pari - opportunità. A tal fine l’organizzazione si propone di promuovere e gestire, convegni, seminari, incontri di studio, conferenze, corsi di formazione e dibattiti sulle tematiche rientranti nello scopo sociale con tutti i mezzi di comunicazione possibili sviluppando anche un editoria associativa.
L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative di quelle statutarie.
L’organizzazione promuoverà le forme più adatte di collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Nazionali ed Internazionali, Regionali e Locali e con altre associazioni e movimenti, e potrà accedere alla forme di finanziamento previsti dalle normative regionali, nazionali e della Unione Europea.
Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività, l’Associazione potrà inoltre promuovere raccolta fondi.
Art. 4 - Associati all’organizzazione
Il numero degli associati è illimitato, ogni associato ha pari diritti e doveri.
Sono associati dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) ed inoltre le persone fisiche e/o giuridiche che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell’organizzazione (ordinari).
Possono essere associati tutte le persone fisiche ed in particolare quelle affette da disabilità, minorazioni e malattie invalidanti, di cittadinanza sia italiana che straniera senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizione sociale e civile. E’ ammessa anche l’adesione di persone giuridiche in tal caso la stessa verrà rappresentata da un designato con apposito atto dall’Ente o dall’Istituzione interessata.
Ciascun associato maggiore d’età ha diritto di voto.
Possono far parte dell’associazione, come soci ordinari, anche i disabili minori di anni diciotto ed i disabili con minorazioni psichiche gravi. In tali casi, la qualità di socio è assunta dal minore o dal disabile grave mentre la rappresentanza degli stessi in seno all’associazione è assunta da uno dei genitori, dal tutore, da chi esercita la potestà genitoriale ovvero la rappresentanza legale con diritto di voto.
Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condivisione delle finalità che l’organizzazione si propone e di accettazzazione ed osservazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti,  devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo che prende in esame la domanda dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell’istanza. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
La qualità di associato si perde per le seguenti cause:
·        recesso, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
·        sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
·        morosità nel versamento del contributo annuale;
·        decesso;
·        comportamento contrastante agli scopi statutari;
·        persistente violazione degli obblighi statutari e regolamentari.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso l’esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea degli associati la quale decide in via definitiva, nella prima riunione utile. In caso di esclusione e/o di perdita della qualifica di associato, i contributi versati non sono trasferibili, nè ripetibili.
Per raggiungere le finalità di cui all’art. 3 l’organizzazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. L’organizzazione in ogni caso, rimborserà soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata e curerà la copertura assicurativa ai sensi di legge.
Art. 5 - Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno il diritto:
·        di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
·        di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
·        di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
·        di usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione;
·        di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati hanno l’obbligo di:
·        osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
·        versare il contributo nei tempi e nei modi stabiliti  dal Consiglio Direttivo;
·        svolgere le attività preventivamente concordate;
·        mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.
Art. 6 - Patrimonio - Entrate
Il patrimonio dell’organizzazione è costituito:
·        da beni mobili ed immobili;
·        da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
·        da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’organizzazione sono costituite da:
·        contributi degli associati;
·        contributi di privati;
·        contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
·        contributi di organismi internazionali;
·        donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio;
·        rimborsi derivanti da convenzioni;
·        rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
·        entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
·        fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
·        ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di altro Consigliere all’uopo designato. In ogni caso gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 7 - Organi sociali dell’organizzazione
Organi sociali dell’organizzazione sono:
·        l’Assemblea degli associati;
·        il Consiglio Direttivo;
·        il Presidente
·        il Collegio dei Revisori dei Conti;
Art. 8 - Assemblea degli associati
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati all’organizzazione. E’ convocata dal Presidente e presieduta dallo stesso.
L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata, con avviso apposto nei dieci giorni antecedenti nella bacheca avvisi delle sede sociale, ovvero per lettera, almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’organizzazione.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati, in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.
Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega..,
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-approvare il programma di attività ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
-approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo;
-approvare i regolamenti e le norme di funzionamento proposte dal Consiglio Direttivo;
-esaminare le questioni che vengono poste alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
-eleggere, stabilendone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
-eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
-ratificare le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati.
-ratificare i provvedimenti d’urgenza adottati dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.
L’avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto: via posta, via fax o e-mail; agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.
Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione, sono richieste le stesse maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri eletti a maggioranza dall’ Assemblea tra i soci fondatori o ordinari.
Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, in numero massimo di due, i soggetti che rappresentano i disabili minori di anni diciotto ovvero i disabili psichici gravi.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta comunque alla ratifica dell’Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Compete al Consiglio Direttivo:
·        compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
·        fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione e proporre all’Assemblea i regolamenti;
·        sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello interessato;
·        determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
·        stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati;
·        eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
·        nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non associati;
·        accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
·        deliberare in merito all’esclusione degli associati;
·        ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
·        assumere personale esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta dall’organizzazione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
·        istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.
·        adottare regolamenti per chiarire ed integrare le previsioni statutarie e per disciplinare il funzionamento dell’associazione e dei suoi organi sociali.
Il Consiglio Direttivo può delegare, parte dei propri poteri, al Presidente o a un Comitato esecutivo composto dal Presidente e da uno o più Consiglieri. Le riunioni dell’eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.
Art. 10 - Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione dell’associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull’attività svolta.
Il Presidente:
·        ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
·        è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
·        ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;
·        convoca e presiede le riunioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo, l’avviso di convocazione è inviato individualmente, almeno tre giorni prima salvo casi di particolare urgenza, per iscritto, via posta, via fax o e-mail; in casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono;
·        in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera di conferimento incarico.
Di fronte agli associati, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice-Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.
Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti
L’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
·        elegge tra i suoi componenti il Presidente;
·        esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
·        agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
·        partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell’eventuale Comitato Esecutivo;
·        con relazione scritta, riferisce annualmente all’assemblea la situazione amministrativa e contabile dell’organizzazione e provvede alla relativa trascrizione nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.
Art. 12 - Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’organizzazione. Esse hanno la durata di anni tre anni e possono essere riconfermate.
Art. 13 - Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.
Il bilancio coincide con l’anno solare.
Art. 14 - Modifiche allo statuto - Scioglimento dell’organizzazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione, all’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, saranno obbligatoriamente devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche di fatto operanti nel medesimo o analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1992 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 -- Controversie dei soci
In caso di esclusione e di qualsiasi controversia con l’associazione, il socio potrà ricorrere all’Assemblea e, in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.
Art. 16 – Norme di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni.