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piccolo vademecm scuola e disabilità


SCUOLA
E
DISABILI


piccolo vademecum su cosa occorre sapere







FONTE ANFFAS ONLUS






Attestazione di alunno
in situazione di handicap
ai sensi della Legge 104/92

I bambini con disabilità possono essere, su richiesta della famiglia, certificati come alunni in situazione di handicap ai sensi della
L. 104/92.

Si raccomanda vivamente di procedere a richiedere tale riconoscimento, avendo cura anche di verificare se esistono o meno le condizioni per ottenere anche la connotazione di gravità (art. 3 comma 3) e di consegnare formalmente tale certificazione alla scuola. Si ricorda inoltre l’importanza di tale documento anche per rendere esigibili i fondamentali diritti per la piena inclusione scolastica.
E’ di fondamentale importanza che ciò avvenga prima dell’iscrizione al primo ciclo di scuola, quando avviene l’ingresso nel mondo della scuola.

In alternativa, ove ciò non fosse stato fatto o il certificato fosse disponibile solo in data successiva si può procedere alla formale consegna dello stesso anche durante il percorso scolastico.

Nel primo caso, la famiglia all’atto dell’iscrizione (che avviene nei primi mesi dell’anno precedente la frequenza – con scadenza determinata dal Ministero di anno in anno) deve consegnare la certificazione di alunno in situazione di handicap, segnalando particolari necessità.

Nel secondo caso, su richiesta della famiglia, che può agire autonomamente o a seguito di accordi con la scuola, il servizio specialistico dell’Infanzia e dell’Adolescenza del SSN avvia, da parte dell’Unità Multidisciplinare, la valutazione dello stato di handicap, richiedendo alla scuola una relazione dei problemi evidenziati.
La certificazione redatta viene consegnata dall’Unità multidisciplinare alla famiglia affinché la trasmetta alla scuola.

Tempistica: la certificazione deve avvenire in “tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta” (art. 2 D.P.C.M. 185/2006).

Cosa fare in caso di violazioni? In caso di mancato rispetto dei termini, occorre diffidare la Asl competente.



La diagnosi funzionale (DF) e
il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)


Una volta attestato lo stato di handicap ai sensi della L. 104/92, deve essere redatta la Diagnosi Funzionale, comprendente anche il Profilo Dinamico Funzionale, da parte dell’unità multidisciplinare territoriale, affiancata da un esperto di pedagogia speciale designato dall’ufficio scolastico Provinciale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona o agli Enti Locali competenti e ASL, in collaborazione con la scuola e la famiglia.

La Diagnosi Funzionale permette di evidenziare non solo il tipo di deficit ma anche le potenzialità di ciascun alunno con disabilità, unitamente alle previsioni degli obiettivi da raggiungere a medio e lungo termine.

 Ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove e sopravvenute la Diagnosi   Funzionale deve essere riconsiderata in relazione all’evoluzione dell’alunno. Per eventuali nuove indicazioni di competenze professionali o di risorse strutturali l’Unità Multidisciplinare è affiancata da docenti o operatori sociali che hanno già preso in carico l’alunno con disabilità.

Tempistica: la Diagnosi Funzionale è redatta in tempi utili per la redazione del P.E.I., cioè entro il 30 luglio (in bozza da integrare entro le prime settimane di frequenza scolastica per gli alunni iscritti al primo anno di ogni ciclo scolastico, a seguito della prima fase di conoscenza dell’alunno).

 Cosa fare in caso di violazioni? Nel caso in cui si dovesse registrare che ciò non avvenga nei modi e nei tempi indicati o i documenti non siano coerenti con l’effettiva situazione e necessità dell’alunno si potrà procedere come segue:
1) diffida a tutti i soggetti istituzionali competenti dal continuare ad essere inerti circa la diagnosi funzionale (nel caso di mancata redazione della stessa);
2) mancata sottoscrizione della diagnosi funzionale e richiesta di revisione della stessa a tutti i soggetti istituzionali competenti.









Il Progetto Educativo Individuale (PEI)




Il PEI - Progetto Educativo Individuale è il progetto di vita scolastica di ogni alunno con disabilità.


La sua redazione spetta al GLH.O, composto da: gli insegnanti del consiglio della classe frequentata dall’alunno, l’insegnante di sostegno (se già assegnato), i genitori, l’assistente all’autonomia e la comunicazione (se presente/assegnato) e gli operatori del distretto socio sanitario che ha in carico l’alunno.


Nel caso del passaggio da un grado di scuola all’altro, il Dirigente Scolastico deve prendere accordi con la scuola che successivamente accoglierà l’alunno per garantire la continuità e la presa in carico (trasferendo anche i relativi fascicoli). In questo caso il PEI deve essere realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente.


Tempistica: il PEI deve essere redatto entro il 30 luglio (in bozza da integrare entro le prime settimane di frequenza scolastica per gli alunni iscritti al primo anno di ogni ciclo scolastico, a seguito della prima fase di conoscenza dell’alunno).

N.B. Ricordiamo che le famiglie degli alunni con disabilità, oltre ad essere coinvolte nella stesura del PEI, devono sottoscriverlo e riceverne copia.

 Cosa fare nel caso di violazioni? Nel caso in cui quanto sopra non venga rispettato la famiglia può inoltrare diffida al Dirigente Scolastico affinché individui le responsabilità e risolva il problema.

PEI differenziato
Per alcuni alunni con disabilità è possibile prevedere un PEI differenziato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. In tal caso, l’alunno con disabilità sarà sottoposto, durante gli esami conclusivi del ciclo scolastico, a prove differenziate.
 E’ importante sapere, a questo proposito, che nel caso di esami conclusivi del I ciclo scolastico (scuola elementare e media) le prove differenziate, superate positivamente, potranno portare anche al riconoscimento del diploma di licenza media, mentre nel caso di esami conclusivi del II ciclo scolastico (scuola superiore), le prove differenziate consentiranno all’alunno di ricevere solo un attestato dei crediti formativi acquisiti.


PEI per obiettivi minimi (solo per le scuole secondarie di II grado)

E’
possibile prevedere che l’alunno acquisisca gli stessi contenuti previsti dai programmi ministeriali, anche se in maniera semplificata. In tal caso l’alunno avrà la possibilità, comunque, di sostenere prove equipollenti (non differenziate!), che gli permettano di avere modalità più agevoli (per es.utilizzo del sistema di videoscrittura) e tempi più lunghi oppure una diversa struttura dei quesiti e dei compiti sui contenuti dei programmi comunque svolti (per es. quesiti a risposte multiple).

 
Qualora il Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia fissando un termine per esprimere un formale assenso. In caso di diniego da parte della famiglia, l’alunno può non essere considerato in situazione di handicap (ai sensi della L. 104/92) ai soli fini della valutazione.







La formazione delle classi

Una volta ricevute tutte le iscrizioni degli alunni (presentate di regola prima dell’inizio della primavera antecedente l’anno scolastico), l’istituto scolastico deve procedere alla formazione le classi.

A tal fine, bisogna tenere conto di quanto previsto dal D.P.R n. 81 del 20 marzo 2009 che, pur avendo eliminato l’indicazione di un tetto massimo di presenze di alunni con disabilità per classe, ha comunque stabilito che le prime classi di ogni ordine e grado in cui sono presenti alunni con disabilità devono essere, di norma, composte da un massimo di 20 alunni.

Cosa fare in caso di violazioni?
Nel caso in cui si dovesse registrare una formazione della classe che non sia rispettosa di quanto sopra la famiglia può inoltrare una diffida al Dirigente Scolastico dell’Istituto, invitandolo ad osservare le prescrizioni ministeriali, eventualmente inviandola per conoscenza all’Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero dell’Istruzione, intimando una ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per l’annullamento dell’illegittima formazione della classe. Al tempo stesso, si può impugnare anche l’eventuale formazione di una classe, che, pur nel rispetto dei limiti sopra ricordati, contenga un numero eccessivo di alunni con disabilità, soprattutto se in contrasto rispetto ai criteri di formazione delle classi che, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, gli organi collegiali scolastici hanno deliberato di proporre al Dirigente dell’Istituto.

  E' possibile ottenere lo sdoppiamento delle prime classi di ogni ordine di scuola frequentate da alunni con disabilità o la riduzione del numero di alunni a non più di 20, elevabile al massimo a 22, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 .

A tal fine, il Dirigente Scolastico deve provvedere a inviare la richiesta di sdoppiamento all'Ufficio Scolastico Regionale che risponderà entro il 30 luglio. Va anche tenuto presente che dopo il 31 agosto la composizione di una classe non può più essere modificata.


Progetto educativo didattico


Il Progetto Educativo e Didattico (c.d. programmazione) riguarda gli apprendimenti ed le competenze che i docenti mirano a promuovere negli alunni attraverso interventi sistematici, basati su espliciti indirizzi pedagogici e metodologici.


 
Nel progetto educativo-didattico occorre anche considerare l'eventuale inserimento di alunni con disabilità all'interno del contesto classe e quali relazioni ci possano essere tra questo ed il PEI del singolo alunno con disabilità.



 
Cosa fare in caso di violazioni? Nel caso in cui il progetto non venga redatto, la famiglia può inoltrare diffida al Dirigente Scolastico affinché individui le responsabilità e ne solleciti la stesura.








Assegnazione dell’insegnante di sostegno

In primavera, sulla base delle iscrizioni nella propria scuola, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere al CSA (Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli studi) l’assegnazione complessiva per il proprio istituto di un adeguato numero di insegnanti di sostegno, in base a quanto emerso per gli alunni con disabilità dalla diagnosi funzionale e da un primo embrionale PEI.

Prima dell’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, dopo aver ricevuto la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno assegnato, procede, in collaborazione con il GLH.i (composto da dirigente, insegnanti di sostegno, rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli operatori socio-sanitari e degli alunni – nella scuola superiore) alla ripartizione di tali risorse.


Ricordiamo che, nel caso non l’abbiano già fatto, i Dirigenti Scolastici debbono immediatamente avanzare richiesta di deroghe per i casi certificati in situazione di gravita (ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92), secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 78/10 (Manovra Finanziaria Correttiva) che ha confermato quanto previsto dalla sentenza di Corte Costituzionale n. 80/2010.


 Cosa fare in caso di violazioni violazioni? Se l’insegnante di sostegno non viene assegnato o se le ore sono insufficienti la famiglia, non appena a conoscenza di quanto assegnato, può presentare ricorso al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) avverso l’Istituto scolastico, il CSA ed il Ministero dell’Istruzione mettendo in evidenza la grave lesione di un diritto costituzionalmente garantito (oggi ulteriormente sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010), quale quello dell’istruzione scolastica, e la richiesta di un’ordinanza d’urgenza di assegnazione del sostegno così come già  richiesto.


Assegnazione dell'assistente di base

Prima dell’inizio dell’anno scolastico, agli alunni che ne hanno necessità, il Dirigente assegna un assistente di base, cioè un collaboratore scolastico – preferibilmente dello stesso sesso dell’alunno con disabilità - che deve aver frequentato un apposito corso di formazione e che fornisce assistenza negli spostamenti all’interno ed all’esterno del plesso scolastico, oltre che l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.

 
Cosa fare in caso di violazioni? in caso venga negata l’assistenza di base è possibile diffidare il Dirigente Scolastico affinché garantisca tale servizio, pena la denuncia per reato di interruzione di pubblico servizio
.












L’assistente per l’autonomia
o la comunicazione


Al massimo entro il mese di luglio le famiglie interessate devono fare richiesta al Dirigente Scolastico per avere l’assegnazione di un assistente per l’autonomia o la comunicazione che possa assistere l’alunno con disabilità nei problemi di autonomia o comunicazione.

 È importante sottolineare che questa figura non si sovrappone/sostituisce in alcun modo a quella dell’insegnante di sostegno e/o degli insegnanti curriculari, cui spettano i compiti educativi e didattici.

Una volta ricevuta la richiesta da parte della famiglia, il Dirigente Scolastico deve inoltrarla all’Ente Locale competente (Comune per la scuola primaria e secondaria di I grado e Provincia per la scuola secondaria di II grado).

Cosa fare in caso di violazioni? Nel caso in cui l’assistente non venga assegnato, la famiglia può diffidare il Dirigente Scolastico o l’Ente Locale, a seconda della responsabilità della mancata assegnazione e nel caso la diffida non sortisca effetto, attivare un ricorso al TAR.









Trasporto scolastico

All’atto dell’iscrizione, la famiglia deve richiedere, in alcuni territori all’Istituto Scolastico, ma in genere all’Ente Locale competente (Comune fino al termine della scuola secondaria di I grado – Provincia per la scuola secondaria di II - in base ad appositi avvisi pubblici affissi, mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico, lungo le pubbliche vie) l’attivazione del trasporto scolastico.

 Il trasporto deve essere garantito in maniera gratuita, con mezzi idonei ed accessibili e con la presenza di un accompagnatore.

Cosa fare in caso di violazioni? In caso di mancata attivazione, la famiglia può diffidare l’Ente Locale competente (il Comune di residenza per la scuola primaria e secondaria di I grado e la Provincia per la scuola secondaria di II grado, salvo diverse norme regionali in merito) e nel caso dovesse persistere l’inerzia o il rigetto può attivare un ricorso al TAR entro 60 giorni dal consolidarsi del rifiuto (espresso o
tacito).




Esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica



Per gli alunni con disabilità che non possono partecipare alle esercitazioni pratiche di educazione fisica può essere richiesto da parte della famiglia al Dirigente Scolastico l’esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, comprovandone la necessità tramite apposita documentazione medica.

Gli alunni esonerati devono comunque essere coinvolti nello svolgimento delle lezioni e nelle attività loro consentite e possibili (es. arbitraggio, giuria, organizzazione, etc) ed essere valutati sulla base delle conoscenze teoriche acquisite.